Diritto all'Istruzione, Normativa di Riferimento, Pari Opportunità
No Comments Quadro sinottico della normativa scolastica sui BES
Il contributo normativo del MIUR per la definizione di “Bisogni Educativi Speciali” (BES), finalizzato ad orientare scuole e docenti nella promozione di strategie educativo-didattiche di “speciale normalità” e nell’attuazione di una didattica inclusiva.
INDIVIDUAZIONE ALUNNI:
Disabilità certificata – Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità)
DSA – Diagnosi ai sensi L. n° 170/10
Altri BES – Delibera consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013
STRUMENTI DIDATTICI:
Disabilità certificata – PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92) – Insegnante per il sostegno e/o assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
DSA – PDP: con strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi.
Altri BES – PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative)
EFFETTI SULLA VALUTAZIONE DEL PROFITTO:
Disabilità certificata –
PRIMO CICLO:
- Diploma: valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92) se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell’alunno.
- Attestato con i crediti formativi: eccezionalmente in caso di mancati o insufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Rilasciato dalla Commissione d’esame e non dalla scuola. È comunque titolo idoneo all’iscrizione al secondo ciclo (O.M. n° 90/01, art. 11 comma 12)
- Programmazione semplificata: diritto al diploma, se superato positivamente esame di Stato con prove equipollenti e tempi più lunghi
- Programmazione differenziata: diritto ad attestato certificante i crediti formativi (rilasciato sempre dalla commissione d’esame e non dalla scuola)
DSA – Dispensa scritto lingue straniere compensata da prova orale: consente Diploma (Linee guida4.4 allegate a D.M. 12/07/2011, art. 6 comma 5) – Esonero lingue straniere: solo attestato con i crediti formativi (D.M. 12/07/2011art. 6 comma 6).
Altri BES – Misure dispensative (ad eccezione della dispensa dallo scritto di lingue straniere e dell’esonero normativamente previste solo per DSA) – Strumenti compensativi – Tempi più lunghi – Con possibile Diploma – Per gli stranieri c’è normativa specifica.
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA SCARICABILE:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 17 febbraio 1992
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, (“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” )
- Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 (“Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative”)
- Nota Ministeriale 22 novembre 2013, prot. 2563 (“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti”)