Quadro sinottico della normativa scolastica sui BES

Il contributo normativo del MIUR per la definizione di “Bisogni Educativi Speciali” (BES), finalizzato ad orientare scuole e docenti nella promozione di strategie educativo-didattiche di “speciale normalità”  e nell’attuazione di una didattica inclusiva.

INDIVIDUAZIONE ALUNNI:

Disabilità certificata – Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità)

DSA – Diagnosi ai sensi L. n° 170/10

Altri BES – Delibera consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013

STRUMENTI DIDATTICI:

Disabilità certificata – PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92) – Insegnante per il sostegno e/o assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

DSA – PDP: con strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi.

Altri BES – PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative)

EFFETTI SULLA VALUTAZIONE DEL PROFITTO:

Disabilità certificata –

PRIMO CICLO:

  1. Diploma: valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92) se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell’alunno.
  2. Attestato con i crediti formativi: eccezionalmente in caso di mancati o insufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Rilasciato dalla Commissione d’esame e non dalla scuola. È comunque titolo idoneo all’iscrizione al secondo ciclo (O.M. n° 90/01, art. 11 comma 12)

 

 SECONDO CICLO:
  1. Programmazione semplificata: diritto al diploma, se superato positivamente esame di Stato con prove equipollenti e tempi più lunghi
  2. Programmazione differenziata: diritto ad attestato certificante i crediti formativi (rilasciato sempre dalla commissione d’esame e non dalla scuola)

 

DSA – Dispensa scritto lingue straniere compensata da prova orale: consente Diploma (Linee guida4.4 allegate a D.M. 12/07/2011, art. 6 comma 5) – Esonero lingue straniere: solo attestato con i crediti formativi (D.M. 12/07/2011art. 6 comma 6).

Altri BES – Misure dispensative (ad eccezione della dispensa dallo scritto di lingue straniere e dell’esonero normativamente previste solo per DSA) – Strumenti compensativi – Tempi più lunghi – Con possibile Diploma – Per gli stranieri c’è normativa specifica.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA SCARICABILE:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 17 febbraio 1992
  • Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010
  • Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012,  (“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” )
  • Circolare Ministeriale 6 marzo 2013,  n. 8 (“Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative”)
  • Nota Ministeriale 22 novembre  2013, prot. 2563 (“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti”)

 

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